FONDO PATRIMONIALE (Cass. Civ. 24 Gennaio 2012 n. 933)

Molte coppie coniugate rocorrono all'istituto del fondo patrimoniale al fine di preservare il patrimonio di famiglia che dovrà essere, in futuro, destinato alle esigenze familiari.

La costituzione del fondo patrimoniale per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione ed avente l'esclusiva funzione di pubblicità notizia. Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito prima dell'annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'esecuzione. Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all'annotazione, ma l'ipoteca sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l'iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.

 

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